Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa della Fials con il quale “contesta la scelta effettuata dall’AOR San Carlo di Potenza di affidare a un Collaboratore Infermieristico il coordinamento del personale ostetrico e della Sala Parto del San Carlo”.
Come fa sapere la stessa Fials:
“Questa situazione si è consolidata da anni e ultimamente ha coinvolto anche il punto nascita di Melfi.
Si diffida pertanto il Direttore Generale Giuseppe Spera dall’affidare a coordinatori infermieristici la gestione del personale ostetrico, riservandosi altrimenti di intraprendere le vie legali.
Chiede altresì all’interessato, tra l’altro dirigente sindacale del comparto, la rinuncia alla nomina, per non creare un grave precedente”.
Spiega il segretario provinciale della Fials, Giuseppe Costanzo:
“L’ostetrica ha un profilo e una qualifica professionale differente dall’infermiere, definiti dal decreto ministeriale 740/1944.
Del resto, a separare le due carriere, è in primis il percorso universitario, da sempre articolato in due distinti corsi di laurea, entrambi attivi presso il San Carlo.
L’ostetrica può perciò concorrere in carriera, nel proprio profilo, al ruolo di coordinatore (che sostituisce la storica figura dell’ostetrica capo).
Difatti anche la giurisprudenza è concorde nel definire le due figure professionali in modo distinto ed autonomo.
Cito solo qualche esempio: una sentenza del Consiglio di Stato del 2009 ha stabilito che:
‘sono contemplate, nell’ambito del profilo professionale di ostetrica, due posizioni funzionali: di coordinatore e di collaboratore’.
Una precedente sentenza del 2001 ha affermato che:
‘le funzioni di infermiere non possono essere legittimamente attribuite in modo continuativo e normale ad un’ostetrica al di fuori della connessione con i compiti ai quali essa è professionalmente chiamata’.
Nel caso di specie si è proceduto alla conferma dell’incarico già assegnato 8 anni prima con un provvedimento ad hoc, che prevedeva ‘da parte dell’ostetrica, un’assistenza di carattere infermieristico, purché tale compito sia attinente alla competenza professionale delle ostetriche ed abbia carattere strumentale residuale sussidiario’.
Ci sono diverse sentenze in ambito regionale che confermano lo stesso orientamento della giurisprudenza.
Il Tar dell’Aquila, nel 1998, ha disposto che è illegittimo l’ordine di servizio che assegna all’ostetrica mansioni proprie dell’infermiere.
Stessa decisione ha preso il T.A.R. di Napoli, nel 1991.
Un’evidenza giuridica che ha avuto anche risvolti penali, con la contestazione dell’esercizio abusivo della professione per le ostetriche che svolgono l’attività infermieristica e viceversa.
La Cassazione nel 2018 ha stabilito che è:
‘indubbio che le figure professionali dell’infermiere e dell’ostetrica sono fra loro profondamente differenti essendo disciplinate da due diversi Decreti Ministeriali’.
La presente nota è inoltrata sia all’Ordine delle Ostetriche di Potenza sia alla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Ostetriche, per le rispettive competenze, per rendere noto quanto accade presso l’AO Regionale San Carlo di Potenza.
Nelle more di una riorganizzazione che rispetti i ruoli previsti dal contratto del Comparto Sanità, si diffida la Direzione Generale dall’attribuire ai coordinatori infermieristici il coordinamento del personale ostetrico, con avvertenza che, altrimenti, si procederà nelle sedi opportune.
Si invita l’interessato a rinunciare all’incarico per non avallare un grave precedente'”.