Ecco il Superbonus “rafforzato” fino al 2025: come averlo

Negli ultimi tempi stiamo sentendo parlare del Superbonus rafforzato, ma cosa rappresenta esattamente e quali contribuenti possono beneficiare di questa particolare agevolazione fiscale fino al 31 dicembre 2025?

Come riporta quifinanza: “L’Agenzia delle Entrate fornisce nuove informazioni a riguardo.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato le linee guida relative alle agevolazioni fiscali disponibili per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma nell’Italia Centrale.

Queste agevolazioni possono essere combinate con il Superbonus 110%, il quale è regolamentato dal decreto Rilancio, decreto legge 34 del 2020.

La ragione alla base dell’emanazione di queste nuove direttive dell’Agenzia delle Entrate per le agevolazioni fiscali a seguito del sisma nell’Italia Centrale è da attribuire alle continue modifiche apportate al decreto legge 34 del 2020.

Questo significa che si è reso necessario un completo riordino della normativa.

Il Superbonus Rafforzato costituisce un’alternativa al contributo per la ricostruzione o la riparazione in seguito al sisma.

L’Agenzia delle Entrate specifica che il Superbonus si aggiunge ai contributi previsti per la riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici.

La combinazione di queste disposizioni richiede una revisione delle norme e una chiara definizione del loro ambito di applicazione.

Secondo l’articolo 119 del decreto Rilancio, le norme relative al Superbonus, come previste nel comma 1 dell’articolo (Superbonus), si applicano nei territori colpiti da eventi sismici per l’importo che eccede il contributo previsto per la ricostruzione.

Come ribadito dal comma 3 dell’articolo 6 dell’Ordinanza commissariale n. 111/2020, è necessario presentare un unico titolo edilizio, un unico progetto e un unico computo metrico.

All’interno di questo quadro, è essenziale distinguere chiaramente tra le spese ammissibili al contributo e quelle che superano tale limite (e quindi restano a carico del contribuente) e sono ammissibili al Superbonus.

Poiché si tratta di due tipi di interventi differenti, la guida sottolinea che il contribuente deve ottenere una dichiarazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e alla riduzione del rischio sismico.

Questa, per gli interventi di efficienza energetica, deve essere rilasciata da un tecnico abilitato ed è finalizzata a valutare il miglioramento delle prestazioni energetiche.

La seconda dichiarazione deve essere effettuata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, in base alle loro competenze professionali e all’iscrizione ai relativi Ordini o Collegi professionali.

In alternativa al contributo per la ricostruzione, è possibile richiedere il Superbonus rafforzato, come previsto dal comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

Questa opzione prevede un aumento del 50% del limite di spesa ammissibile per il Superbonus per interventi di efficienza energetica o antisismici.

La detrazione Superbonus rafforzato costituisce un’alternativa al contributo per la ricostruzione o riparazione post sisma ed è valida per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

In questo caso, la percentuale di beneficio rimane al 110%, e si ha la possibilità di utilizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Tuttavia, vi sono cambiamenti nei requisiti burocratici rispetto alla misura precedentemente descritta.

In questo caso, il professionista incaricato è obbligato a trasmettere, tramite la piattaforma fornita dalla Struttura commissariale, al Commissario Straordinario la dichiarazione del proprietario dell’edificio che rinuncia ai contributi per la ricostruzione, conformemente all’articolo 47 del Dpr n. 445/2000.

Possono beneficiare del Superbonus rafforzato gli immobili situati nei seguenti tipi di Comuni:

  • Comuni terremoto di Amatrice e zone limitrofe.
  • Comuni relativi al terremoto dell’Aquila e aree circostanti.
  • Comuni al di fuori delle zone sismiche colpite (fuori cratere) per gli edifici che dispongono di una scheda “AeDes” (Agibilità e danno nell’emergenza sismica). Questa scheda deve dimostrare la connessione tra il danno che ha causato l’inagibilità dell’edificio e l’evento sismico.
  • Comuni che sono stati colpiti da eventi sismici successivi all’anno 2008, nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza”.