L’INPS, con la circolare n. 82/2026, ha fornito ai datori di lavoro le istruzioni per la fruizione del bonus, previsto dalla legge di Bilancio 2026, per l’assunzione di donne madri di almeno tre figli minori di 18 anni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Nel documento di prassi l’Istituto individua l’ambito soggettivo e oggettivo della misura, le condizioni di accesso, le incompatibilità e le modalità operative per la richiesta e la fruizione del beneficio.
Come procedere?
Spiega ipsoa che “con la circolare n. 82 del 29 luglio 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni applicative per il nuovo esonero contributivo introdotto dall’art. 1, commi da 210 a 213, della legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025).
La misura, applicabile alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026, è finalizzata a favorire l’occupazione di una particolare categoria di lavoratrici considerate maggiormente svantaggiate nel mercato del lavoro: donne madri di almeno tre figli minori di 18 anni e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
L’incentivo consiste nell’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, entro il limite massimo di 8.000 euro annui, mantenendo invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche della lavoratrice.
Vediamo quello che è l’ambito soggettivo e oggettivo della misura, le condizioni di accesso, le incompatibilità e le modalità operative per la richiesta e la fruizione del beneficio.
L’esonero è riconosciuto a favore di tutti i datori di lavoro privati, indipendentemente dalla circostanza che rivestano o meno la qualifica di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Restano invece esclusi i datori di lavoro appartenenti alla Pubblica Amministrazione, individuata secondo la definizione contenuta nell’articolo 1, comma 2, del
D.L.vo n. 165/2001.
L’accesso al beneficio è subordinato al rispetto delle condizioni generali previste dalla normativa in materia di incentivi all’occupazione.
In particolare, il datore di lavoro deve:
- essere in regola con gli obblighi contributivi (DURC);
- non avere violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e sicurezza;
- applicare correttamente i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Devono, inoltre, essere rispettati i principi dell’
art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015.
L’incentivo non spetta, tra l’altro:
- se l’assunzione costituisce adempimento di un obbligo di legge o contrattuale;
- se viene violato il diritto di precedenza alla riassunzione;
- in presenza di sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale, salvo specifiche eccezioni;
- quando la lavoratrice sia stata licenziata nei sei mesi precedenti da un datore di lavoro collegato o controllato.
Viene, infine, ricordato che il ritardo nell’invio della comunicazione obbligatoria determina la perdita della quota di incentivo riferita al periodo precedente alla comunicazione stessa.
L’agevolazione spetta per l’assunzione di donne che, al momento dell’evento incentivato, possiedano congiuntamente due requisiti:
- essere madri di almeno tre figli di età inferiore ai diciotto anni
- essere prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Tali requisiti devono sussistere alla data dell’assunzione o della trasformazione del rapporto di lavoro.
Con riferimento al requisito della maternità, la circolare chiarisce che esso si considera soddisfatto quando almeno tre figli non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età (17 anni e 364 giorni).
La verifica si cristallizza al momento dell’assunzione: il successivo compimento della maggiore età da parte di uno dei figli, la nascita di un ulteriore figlio, la premorienza, la fuoriuscita dal nucleo familiare, la mancata convivenza o l’affidamento esclusivo al padre non incidono sulla spettanza dell’incentivo.
Sono, inoltre, equiparati ai figli naturali quelli adottivi e in affidamento, compresi i periodi di preadozione e preaffidamento.
Quanto al requisito dell’assenza di un impiego regolarmente retribuito, l’INPS richiama la definizione contenuta nel Decreto del Ministero del lavoro del 17 ottobre 2017.
Sono considerate prive di impiego regolarmente retribuito le lavoratrici che, negli ultimi sei mesi, non abbiano svolto un rapporto di lavoro subordinato di durata pari ad almeno sei mesi oppure abbiano svolto attività autonoma o parasubordinata dalla quale sia derivato un reddito inferiore alle soglie annue esenti da imposizione, pari a 5.500 euro per il lavoro autonomo e a 8.500 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e gli altri rapporti assimilati.



























