Potenza: divieto di botti e petardi! Ecco l’ordinanza

Il Sindaco di Potenza, con l’ordinanza n.. 71 del 30 dicembre 2022, dispone che:

1. “È fatto divieto, in tutto il territorio cittadino, di far esplodere artifici pirotecnici che abbiano effetto scoppiettante, crepitante o fischiante quali ad esempio raudi e petardi in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati (ad esempio all’interno di scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici, ricoveri di animali, condomini, finestre, balconi, lastrici solari e in tutte le vie, piazze e aree pubbliche) dove transitano o siano presenti persone, fatti salvi spettacoli di fuochi d’artificio preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti;

2. il suddetto divieto è, altresì, esteso a tutti coloro che, avendo la disponibilità di aree private, ne consentano ad altri l’uso per effettuare gli spari vietati nella presente ordinanza;

P R E C I S A

  • che gli artifici pirotecnici sopra indicati possono essere esplosi eventualmente solo in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali.
  • che il divieto non si applica agli artifici ad effetto prevalentemente luminoso, quali ad esempio fontane, bengala, bottigliette a strappo, lancia-coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose ecc., appartenenti alla V categoria, gruppo D;
  • che gli artifici consentiti devono essere acquistati esclusivamente dai rivenditori autorizzati, muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico;
  • che è vietata la vendita di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico ai minori anni 18;
  • che si fa divieto di raccogliere artifici inesplosi, nonché di affidare ai bambini prodotti che, anche se non espressamente vietati, possano comportare (se usati maldestramente) situazioni di pericolo;
  • che la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, di importo compreso tra € 25,00 e € 500,00, nonché il sequestro del materiale utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell’art. 20 comma 5 della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla Legge 689/1981;
  • che il presente provvedimento ha effetto e validità dalla data odierna al giorno 06.01.2023″.

Di seguito l’Ordinanza firmata dal Sindaco.