Potenza, stop all’apertura nuovi distributori H24 in centro storico. L’ordinanza del Sindaco

IL SINDACO di Potenza tramite apposita Ordianza informa:

“che il Centro Storico di questa Città è spesso interessato da eventi che richiamano utenza cittadina ed extra cittadina e che,tradizionalmente, è frequentato anche nelle ore notturne;

RILEVATO

il proliferare, nel Centro Storico di questa città, di negozi adibiti in modo esclusivo alla vendita mediante distributori automatici, privi di personale, aperti h 24, con somministrazione di bevande alcoliche e di bevande e alimenti in vetro o altro materiale utilizzabile quale oggetto contundente, con una attività, pertanto, svolta in maniera continuativa;

CONSIDERATO

-che nel corso degli ultimi tempi, sono pervenute ripetute segnalazioni da parte dei cittadini residenti, dirette a denunciare, în prossimità di tali esercizi, fenomeni di intrattenimento ed assembramento, in particolare di giovani, che, attesa la possibilità di fruire, senza limiti, di bevande alcoliche e di merce in vetro o alluminio, stazionano sul posto, con schiamazzi nelle ore notturne, arrecando disturbo alla quiete pubblica, e determinando una situazione di degrado, stante la notevole quantità di rifiuti depositati nelle aree circostanti i predetti locali;

-che in ordine a tali avvenimenti, sono state, altresì, intraprese diverse attività di presidio da parte della Polizia Locale, dalle quali è emerso un quadro in cui è stata rappresentata, più volte, la presenza di fenomeni di aggregazione ed assembramenti di giovani, all’interno ed in prossimità di tali esercizi, in particolare in orari serali e notturni, che degenerano in situazioni di uso di sostanze stupefacenti e di alcolici, di risse e schiamazzi, che compromettono la sicurezza urbana e l’incolumità dei cittadini, arrecano pregiudizio al decoro ed alla vivibilità urbana, ledendo la tranquillità ed il riposo dei residenti, nonché determinano una situazione di degrado;

RITENUTA

la necessità di prevenire, con efficacia ed immediatezza, l’implemento di situazioni di pericolo per la sicurezza dei cittadini, dei residenti e visitatori del Centro storico, nonché di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, al fine anche di tutelare il decoro delle zone del Comune di particolare interesse storico, culturale e turistico, nelle more della adozione di strumenti regolamentari di cui all’art. 12 comma 4 della L. 214/2023, e di polizia urbana;

RICHIAMATI

l’art.54, comma 4, del dlgs n.267/00 a norma del quale il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato, provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dandone comunicazione al Prefetto;

l’art.50, comma5, del dlgs n.267/00, a norma del quale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

RITENUTO

che, al momento, l’adozione di un’ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi delle soprarichiamate disposizioni normative, rappresenti la risposta immediata ed efficace, alle esigenze di tutela sopra rappresentate;

RITENUTO

opportuno pertanto, a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, e del decoro urbano, nel rafforzare la prevenzione dei fenomeni sopra descritti che creano notevoli disagi alla popolazione residente e che rappresentano, ormai, una forma di allarme sociale, che non consente di fruire del centro storico cittadino con tranquillità, inibire, in via straordinaria e temporanea, le nuove aperture e trasferimenti in Centro Storico di negozi adibiti esclusivamente alla vendita per mezzo di distributori automatici di prodotti appartenenti a qualsivoglia categoria merceologica;

RITENUTO

opportuno disporre il divieto temporaneo di nuove aperture e di trasferimenti in Centro Storico di negozi adibiti, in modo esclusivo, alla vendita mediante distributori automatici, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e sino al 30 settembre 2025;

RITENUTO

disporre il divieto di cui sopra nell’area del Centro Storico cittadino così delimitata dalle seguenti piazze e strade: piazza Vittorio Emanuele II, corso XVIII Agosto 1860, via Beato Bonaventura, via Vescovado,via Due Torri, via XX Settembre, via F.lli Cairoli, via Alianelli, piazza Mario Pagano, via A.Rosica, via IV Novembre, via G. Mazzini, corso Umberto I;

VISTI:

il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773;

il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 50 e 54;

il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 e s.m.i.

la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii.

lo Statuto Comunale;

ORDINA
per i motivi specificati in premessa e che quivi si intendono integralmente riportati, ai sensi degli artt. 50, comma 5 e 54, comma 4 del Dlgs.n.267/00:

– sono vietate, in via straordinaria e temporanea, a tutela della incolumità dei cittadini e della sicurezza urbana, e del decoro e della vivibilità urbana, nelle more della adozione degli strumenti regolamentari di cui all’art. 12 comma 4 della L. 214/2023, e di Polizia Urbana, nuove aperture e trasferimenti di negozi adibiti, in modo esclusivo, alla vendita mediante distributori automatici di prodotti alimentari e non alimentari (c.d. Self H 24), nell’area del Centro Storico cittadino, cosi delimitato dalle seguenti piazze e strade: piazza Vittorio Emanuele II, corso XVIII Agosto 1860, via Beato Bonaventura, via Vescovado,via Due Torri, via XX Settembre, via F.lli Cairoli, via Alianelli, piazza Mario Pagano, via A.Rosica, via IV Novembre, via G. Mazzini, corso Umberto I,, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e sino al 30 settembre 2025;

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l’applicazione dell’art. 650 del c.p., fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267″.