Potenza, lotta agli incivili: multe e divieto di vendita per asporto di alcolici e bevande. L’Ordinanza

Il Comune di Potenza con apposita Ordinanza stabilisce:

“PREMESSO che, a seguito di ripetuti episodi di degrado e di violazione delle regole di civile convivenza, di rispetto dell’ambiente e del contesto urbano e di turbamento della quiete pubblica, causati dall’eccessivo e smodato consumo di bevande alcoliche, con Ordinanza Sindacale n. 61 del 17 luglio 2021 è stata vietata sino al 30 settembre 2021, tra l’altro, la vendita e la somministrazione in tutta la città di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 01:00 e fino alle ore 6:00 di ogni giorno, eccezion fatta per il consumo al tavolo in ristoranti, trattorie, pizzerie e pub e per il servizio di vendita a domicilio;

ATTESO che, dopo la prima settimana di applicazione dell’Ordinanza 61/2021 e ad esito delle osservazioni formulate dagli interessati, si rende opportuna una valutazione in ordine alla possibilità di posticipare l’orario di inizio del divieto di vendita e somministrazione di alcolici per quegli esercenti non rientranti nelle fattispecie oggetto di eccezione ma, al pari di questi, autorizzati per il consumo ai tavoli;

CONSIDERATO che la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, se effettuate ai tavoli di pubblici esercizi, negli spazi a tal fine autorizzati, consente di realizzare finalità di contingentamento dei consumi e di controllo di possibili abusi, tali da non pregiudicare le esigenze di sicurezza urbana, pubblica incolumità e ordine pubblico poste a motivazione della su richiamata Ordinanza Sindacale n. 61/2021;

RITENUTO di poter contemperare la tutela della sicurezza urbana, della pubblica incolumità e dell’ordine pubblico con il differimento di 1 ora dell’orario di inizio del divieto di vendita e somministrazione di alcolici disposto con l’Ordinanza n. 61/2021, limitatamente al solo consumo ai tavoli effettuato in pubblici esercizi diversi da ristoranti, trattorie, pizzerie e pub e nei soli spazi a tal fine autorizzati;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco, ed in particolare il comma 5 che disciplina l’adozione da parte del primo cittadino, quale rappresentante della comunità locale, di ordinanze contingibili ed urgenti “in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”;

ORDINA

che dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e sino al 30 settembre 2021, per i pubblici esercizi cittadini diversi da ristoranti, trattorie, pizzerie e pub, limitatamente al solo consumo ai tavoli negli spazi a tal fine autorizzati, è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a partire dalle ore 02:00 e fino alle ore 6:00 di ogni giorno;

resta fermo quanto previsto per le altre fattispecie contemplate dall’Ordinanza Sindacale n. 61 del 17 luglio 2021;

STABILISCE

che la presente ordinanza ha efficacia dalla data della sua pubblicazione, fatto salvo il potere sindacale di adottare provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l’insorgenza di situazioni che possono determinare una differente valutazione degli interessi pubblici e la conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

DISPONE
che la presente ordinanza:

  • sia trasmessa al Prefetto di Potenza, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
  • sia trasmessa alla Questura di Potenza, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando della Polizia Locale di Potenza, per la sorveglianza e per l’esecuzione della medesima, nonché per ogni altro aspetto di specifica competenza;
  • venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Potenza, nonché sul sito istituzionale dell’Ente e che della stessa venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione: radio, televisione e stampa locale.

AVVERTE

che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

che in caso di inosservanza a quanto ordinato si procederà nei confronti degli inadempienti ai sensi dell’art. 650 del codice penale con denuncia all’Autorità Giudiziaria competente a norma di legge;

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo per la Basilicata ovvero, in via alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, da  proporre entro 120 giorni decorrenti dalla medesima data di pubblicazione”.