Potenza, nuovo Protocollo per prevenire la criminalità all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici! I dettagli

Firmato il Protocollo d’intesa per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici tra:

  • PREFETTURA
  • UTG DI POTENZA,
  • ANCI BASILICATA,
  • CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA BASILICATA,
  • CONFCOMMERCIO POTENZA,
  • CONFESERCENTI POTENZA.

Codice dl condotta dell’avventore degli esercizi pubblici dl cui al Decreto del Ministero dell’Interno del 21 Gennaio 2025

I Signori Clienti nell’accedere al locale – al suo interno, nonché all’uscita e all’esterno – si obbligano ad osservare le seguenti regole di comportamento e a non sottrarsi ai controlli svolti da personale all’uopo autorizzato.

In caso di violazione anche di una sola delle regole seguenti, si riterrà configurato il “legittimo motivo” di cui all’art. 187 del Regolamento di Esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e l’esercente, anche tramite il personale di cui al D.M. Interno del 6 ottobre 2009, potrà denegare l’accesso o allontanare dal locale il trasgressore, con immediata segnalazione alle Forze dell’Ordine di eventuali violazioni di rilevanza penale o amministrativa.

ALL’ENTRATA NON È CONSENTITO:

a) introdurre armi improprie e strumenti atti ad offendere, ferma restando la disciplina sulle armi;

b) utilizzare all’interno del locale strumenti in grado di nebulizzare sostanze irritanti;

c) introdurre nel locale sostanze stupefacenti;

d) introdurre nel locale sostanze alcoliche, che non siano state somministrate all’interno del medesimo locale;

e) utilizzare in maniera impropria o comunque danneggiare i dispositivi antincendi e, più in generale, gli arredi e le suppellettili presenti nel locale e nelle sue pertinenze;

f) impedire o rendere difficoltosa la fruibilità delle uscite di sicurezza;

g) abbandonare nelle aree di pertinenza del locale e in quelle immediatamente circostanti residui, anche in vetro, delle consumazioni e altri rifiuti in genere;

h) porre in essere comportamenti molesti o che possano disturbare la quiete pubblica.

Il gestore in possesso dei requisiti descritti dagli articoli 1 e 3 ha facoltà di aderire al Protocollo, mediante l’apposito modulo allegato, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dallo stesso titolare dell’esercizio pubblico aderente.

La richiesta di adesione è trasmessa dal singolo esercente alla Camera di Commercio della Basilicata per il tramite della propria associazione di categoria di riferimento, firmataria del Protocollo.

L’adesione al Protocollo ha durata annuale ed è soggetta a rinnovo automatico per pari durata, salvo espresso atto di revoca, presentato dal singolo esercente con le medesime modalità previste per l’adesione.

L’atto di revoca produce i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della sua trasmissione alla Camera di Commercio della Basilicata.

Il soggetto che abbia revocato l’adesione al Protocollo non può aderirvi nuovamente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal giorno in cui la revoca è divenuta efficace.

La perdita dei requisiti di affidabilità di cui all’art. 3 determina l’automatica esclusione dell’esercente dal novero degli aderenti con la conseguente decadenza dal beneficio di cui all’art. 2.