Concorsi, la riforma Brunetta è legge: ecco che cosa cambia

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge 44/2021 (il cosiddetto “decreto Covid”), coordinato con la legge di conversione 76/2021, che all’articolo 10 contiene la riforma dei concorsi pubblici.

Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta:

“Addio carta e penna, la Pa entra finalmente nella modernità.

D’ora in poi prove digitali, selezioni rapide e trasparenti, stop al gigantismo dei concorsi.

L’articolo 10 è stato il primo atto della scommessa sul capitale umano pubblico che abbiamo messo al centro della ripresa.

In due mesi, grazie alla riforma, abbiamo sbloccato migliaia di posti di lavoro, occasioni preziose per i giovani, che più degli altri hanno sofferto questo periodo di pandemia.

Grazie alla collaborazione di tutti, è passata la linea del governo senza indulgere a conservatorismi e battaglie di retroguardia.

Voglio ringraziare anche i parlamentari che saggiamente hanno ritirato emendamenti che rischiavano di sgonfiare la portata innovativa della norma.

Premiamo il merito, valorizziamo i percorsi formativi e i titoli di studio per le figure di alta specializzazione, facciamo tornare l’Italia ad avere fiducia nel futuro.

Nei prossimi giorni a questo cambiamento se ne aggiungerà un altro: con il ‘decreto reclutamento’, che completerà il pacchetto unitario di accompagnamento del Pnrr insieme alle semplificazioni e alla governance, nel pieno rispetto del cronoprogramma, introdurremo anche procedure straordinarie per selezionare le figure professionali necessarie all’attuazione celere del Piano. Lo faremo garantendo massima trasparenza e massimo rigore, sempre guidati dall’articolo 97 della Costituzione”.

Molte selezioni sono ripartite o sono in fase di avvio dal 3 maggio, per un totale di 12mila posti

Grazie al dialogo costruttivo con gli esperti del Comitato tecnico-scientifico che hanno validato il nuovo Protocollo per lo svolgimento dei concorsi in piena sicurezza, dal 3 maggio molte selezioni sono ripartite o sono in fase di avvio, per un totale di 12mila posti.

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha già programmato concorsi con modalità semplificate per assumere 6.303 unità complessive, tra cui 1.514 per funzionari e ispettori del ministero del Lavoro e 2.133 per funzionari amministrativi del ministero della Giustizia.

Saranno indette a breve selezioni per ulteriori 1.284 posti, tra i quali 550 funzionari e impiegati del ministero dell’Economia e 250 funzionari del ministero della Cultura.

Il nuovo protocollo per i concorsi pubblici validato dal Comitato tecnico scientifico prevede:

  • massima durata della prova in presenza di 1 ora;
  • l’effettuazione del tampone nelle 48 ore antecedenti la prova: vale sia per i candidati sia per il personale dell’organizzazione (anche se vaccinati);
  • l’uso degli strumenti informatici e digitali con il rispetto della normativa sulla tutela dati personali, tracciabilità, sicurezza;
  • sedi decentrate (in ragione del numero dei candidati), onde limitare al massimo gli spostamenti;
  • l’obbligo di indossare la mascherina ffp2 (sarà fornita dall’organizzazione);
  • adeguati ricambi di aria;
  • distanziamento tra i candidati;
  • percorsi differenziati per gli ingressi e le uscite;
  • la collaborazione con il sistema di protezione civile regionale e nazionale per l’organizzazione e la gestione delle prove.

Per quanto riguarda le “modalità obbligatorie”, come riportano le slide aggiornate messe a disposizione sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica, l’articolo 10 prevede:

  • una sola prova scritta e una prova orale;
  • per i profili ad alta specializzazione tecnica, fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite ai fini dell’ammissione a fasi successive;
  • utilizzo di strumenti informatici e digitali con rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, tracciabilità, sicurezza;
  • la commissione definisce, in una seduta plenaria, procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri sono pubblicati sul sito dell’amministrazione contestualmente alla graduatoria finale.

In caso di necessità:

  • il concorso può essere svolto anche in sedi decentrate;
  • il concorso può essere svolto in videoconferenza nel caso della prova orale;
  • i titoli e l’eventuale esperienza professionale possono concorrere al punteggio finale in misura non superiore a un terzo.

Le modalità per i concorsi ancora da bandire

I concorsi ancora da bandire prevedono in sostanza le stesse modalità di quelli a regime. Sono i bandi che verranno pubblicati successivamente all’entrata in vigore del dl 44/2021, e avranno:

  • una sola prova scritta (la prova orale è eventuale);
  • per i profili ad alta specializzazione tecnica, fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite ai fini dell’ammissione a fasi successive;
  • si potranno utilizzare strumenti informatici e digitali con rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, tracciabilità e sicurezza;
  • sedi decentrate (in ragione del numero dei candidati);
  • anche eventuale videoconferenza per prova orale;
  • titoli ed eventuale esperienza professionale possono concorrere al punteggio finale in misura non superiore ad un terzo;
  • eventuale non contestualità garantendo trasparenza e omogeneità delle prove.

Le modalità per i concorsi già banditi ma non ancora svolti

Per i concorsi già banditi, ma ancora non svolti, è obbligatorio l’utilizzo di strumenti informatici per le prove e nel caso di risorse disponibili tutte le altre regole previste per il regime post-emergenziale.