CONSORZI DI BONIFICA: MUSACCHIO ASSICURA LA “VERIFICA DELL’AMMISSIBILITÀ DELLE LISTE”

A seguito delle perplessità sollevate su presunte irregolarità nella indizione delle votazioni per l’elezione dei componenti dell’assemblea consortile, il Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Basilicata, avv. Giuseppe Musacchio, decide di fare chiarezza.

Questa la nota da lui sotto scritta:

“Come è noto il Consorzio di Bonifica della Basilicata è un ente pubblico economico a base associativa, istituito con la legge regionale n. 1/2017.

Trattasi di consorzio obbligatorio i cui consorziati sono individuati in base al piano di classifica il quale, oltre a delimitare il perimetro di contribuenza, individua anche le proprietà immobiliari che ricevono il beneficio dall’attività di bonifica e irrigazione.

L’art. 14 della L.R. n. 1/2017 chiarisce che il Consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili situati nel perimetro di contribuenza, che la partecipazione al Consorzio è obbligatoria e che la qualifica di consorziato si intende acquisita con l’iscrizione delle proprietà immobiliari nell’ambito del perimetro di contribuenza.

I consorziati sono tenuti al pagamento dei contributi consortili ed eleggono gli organi consortili, in conformità della citata L.R. n. 1/2017 e con lo Statuto del Consorzio.

L’art. 34 (“Norme transitorie”), comma 5, lett. a), chiarisce che “l’attività del nuovo Consorzio verrà regolata dallo statuto del disciolto Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto vigente al 31.12.2017, salvo che per le norme in contrasto con la presente legge”.

Presso il Consorzio è istituito il catasto consortile nel quale sono inseriti, sulla base dei dati delle Agenzie del Territorio, tutti gli immobili situati nel perimetro di contribuenza.

Quindi il Consorzio di Bonifica acquisisce i dati immobiliari, con le relative proprietà ed eventuali titolari di diritti reali di godimento, dall’Agenzia del Territorio.

L’art. 16 della L.R. n. 1/2017 disciplina il diritto di voto sancendo che ogni consorziato, che goda dei diritti civili, iscritto nei ruoli di contribuenza e che sia in regola con il pagamento dei tributi consortili, ha diritto ad un voto.

La contribuenza consortile che attribuisce il diritto al voto, che raggruppa, appunto, tutti i consorziati in regola con i pagamenti, è desunta dai ruoli del Consorzio relativi all’anno precedente a quello in cui il Consorzio indice le elezioni che, nella circostanza, è il 2017.

Relativamente alle elezioni che ci occupano, l’art.15 comma 4 della L.R. 39/2017, stabilisce che l’elenco delle ditte aventi diritto al voto deve essere stilato sulla base dell’elenco delle ditte iscritte nell’ultimo ruolo di contribuenza formulato dai disciolti Consorzi di Bonifica (Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto, Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano e Consorzio di Bonifica Alta Val d’Agri) in regola con i pagamenti.

La formazione dei ruoli relativi all’anno 2017, relativamente ai ruoli emessi dai tre Consorzi di Bonifica posti in liquidazione dalla L.R. 1/2017, presi a base per la formazione dell’elenco degli aventi diritto al voto, è stata realizzata sulla base di aggiornamenti catastali effettuati entro la data del 31.12.2016.

Quanto agli aggiornamenti, gli stessi sono acquisiti annualmente dall’Agenzia del Territorio, ovvero mediante acquisizione dei singoli atti di trasferimento che vengono di volta in volta prodotti dagli stessi consorziati interessati.

Su tali presupposti, quindi, eventuali incongruenze, come quelle denunciate (iscrizione nel ruolo di contribuenza di ditte decedute) sono ascrivibili esclusivamente al mancato aggiornamento dei dati dell’Agenzia delle Entrate e, comunque, alla mancata richiesta di volturazione da parte degli aventi causa.

Le cause, poi, che possono determinare il non aggiornamento dei dati dell’Agenzia delle Entrate, è facile ipotizzare alcune casistiche non certamente rare quali: i trasferimenti intervenuti con scritture private né trascritte e né volturate; la mancata presentazione di denunce di successione; la mancata volturazione di atti; il ritardo dell’inserimento delle volture da parte dell’Ufficio del Territorio.

Va da sé, quindi, che il mancato aggiornamento delle titolarità sugli immobili non può essere imputato al Consorzio che si avvale, come detto, dei dati forniti dall’Agenzia del Territorio.

E non potrebbe essere diversamente.

La contestata presenza nell’elenco degli aventi diritto al voto dei c.d. “deceduti” nasce, quindi, dall’inattività, per così dire, dell’interessato che a monte non ha regolarizzato all’Agenzia del Territorio la propria titolarità di subentrante nella proprietà immobiliare e né ha provveduto a comunicare e documentare il subentro.

Ad ogni modo, nel processo elettorale eventuali incongruenze possono essere rimediate con la pubblicazione della delibera che approva l’elenco degli aventi diritto al voto.

Infatti, con la pubblicazione dell’elenco, l’interessato può, come peraltro è accaduto in una unica circostanza, chiedere l’inclusione del proprio nominativo dopo aver documentato il suo diritto di proprietà, o altro diritto reale di godimento, nelle more intervenuto.

Quindi, l’avente causa della ditta “deceduta” ancora riportata nell’elenco dei contribuenti, ove interessato ad esercitare il diritto di voto non ha da fare altro se non quello di chiedere, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione delle ditte consorziate, l’aggiornamento della propria posizione documentando la propria legittimazione.

Ciò posto, ed entrando più nel merito della vicenda, il Consorzio, con delibera consortile n. 53 del 01.03.2018, ha approvato l’Elenco degli aventi diritto al voto.

Detta Delibera, unitamente all’elenco, è stata oggetto di regolare pubblicazione presso l’Albo Consortile e gli albi pretori dei comuni interessati; della pubblicazione è stata data notizia ai consorziati anche mediante affissione di manifesto murale nel quale era bene evidenziato che entro gg. 30 era possibile presentare opposizioni.

Con Delibera consortile n. 135 del 26.04.2018 sono stati definiti i “ricorsi” pervenuti, all’esito della predetta pubblicazione.

Da sottolineare che neanche successivamente allo spirare del termine per la presentazione dei ricorsi sono state registrate lamentele di sorta da parte di aventi causa, tra i quali, è bene evidenziare, non figurano i soggetti che stanno tentando, per finalità poco chiare, di ingenerare confusione sia nell’opinione pubblica che nelle stesse istituzioni.

Successivamente, con atto deliberativo n. 143 del 02.05.2018, è stata stabilita la data del 15 luglio 2018 di convocazione delle ditte consorziate per l’elezione dei Membri dell’Assemblea consortile.

Detta delibera descrive, altresì, modalità e termini di presentazione delle liste dei candidati e approva il manifesto murale da affiggere nei comuni interessati.

Passando al tema posto da alcune organizzazioni agricole circa l’esclusione di alcune liste, è necessario richiamare il quadro normativo di riferimento.

L’art.7 dello Statuto consortile prescrive che ogni lista deve essere presentata e sottoscritta da un determinato numero di consorziati “aventi diritto al voto”.

L’art.16 comma 1 della L.R. 1/2017 stabilisce che ogni consorziato che goda dei diritti civili, iscritto nei ruoli di contribuenza e che sia in regola con il pagamento dei contributi consortili, ha diritto ad un voto.

Quindi, per avere diritto al voto sono necessari due requisiti: 1) l’iscrizione nei ruoli di contribuenza; 2) essere in regola con il pagamento dei contributi consortili.

L’art.18 comma 7 della L.R. 1/2017 così testualmente recita: “Al fine di garantire una diffusa rappresentanza territoriale per ogni lista i candidati della stessa provincia non possono eccedere il 50%”;

Mentre il successivo comma 8 così testualmente: “Per ogni lista i candidati dello stesso sesso non possono superare il 70%”.

Orbene, nel termine assegnato del 15.6.2018 sono state presentate otto liste di cui due relative alla prima fascia di contribuenza (che esprime 7 membri su 30), due relative alla seconda fascia di contribuenza (che esprime 9 membri su 30) e 4 liste relative alla terza fascia di contribuenza (che esprime 14 membri su 30).

Relativamente alla prima fascia, sono state presentate due liste, una denominata Agricoltura è Vita, recante nel logo anche il simbolo della CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) ed una denominata La Nuova Aurora, ognuna delle quali contenente il numero massimo di candidati, ovvero sette.

Relativamente alla seconda fascia sono state presentate due liste, di cui una denominata Agricoltura è Vita recante nel logo anche il simbolo della CIA ed una denominata La Nuova Aurora, ognuna delle quali contenente il numero massimo di candidati, ovvero nove.

Per quanto riguarda, invece, la terza fascia, sono state presentate 4 liste di cui una denominata Agricoltura è Vita recante anche il simbolo della CIA, contenente n.14 candidati, una denominata La Nuova Aurora, contenente n.14 candidati, una denominata Liberi Consorziati Lucani, contenente soltanto n.3 candidati ed una denominata AGRINSIEME contenente soltanto n.5 candidati.

Dalla verifica della regolarità dei pagamenti da parte dei sottoscrittori delle varie liste e, quindi, della loro legittimazione a sottoscrivere (che, come detto, si concretizza con l’iscrizione nell’elenco dei consorziati e con la regolarità nei pagamenti che legittima al diritto di voto), è emerso che, con riferimento alle liste concorrenti sulla terza fascia denominate Liberi Consorziati Lucani e AGRINSIEME, i sottoscrittori in regola con i pagamenti non erano in numero sufficiente.

Nella fattispecie, a fronte di un numero minimo di firmatari pari a 14, (art.7 dello statuto) le firme valide erano 7 relativamente alla lista Liberi Agricoltori Lucani ed 8 relativamente alla lista AGRINSIEME.

Inoltre la composizione delle liste era altresì violativa del disposto di cui all’art.18 comma 7 della L.R. 1/2017, in quanto non era rispettata la quota massima del 50% per provincia.

Dette liste, dopo aver richiesto ai presentatori se fossero in possesso di documentazione ulteriore attestante la regolarità dei pagamenti alla data della presentazione delle liste e preso atto che nessuna documentazione era stata prodotta, come da normativa richiamata, sono state escluse dalla competizione elettorale.

Completate le verifiche circa la legittimazione dei firmatari delle liste, si è proceduto alla verifica della conformità delle liste a quanto stabilito all’art.18 commi 7 ed 8 e, fermo quanto già detto con riferimento alle due liste escluse per mancanza del numero minimo di sottoscrizioni valide, si è appurato che la lista Agricoltura è Vita presentata con riferimento prima fascia, su sette candidati, cinque erano di sesso maschile e soltanto due di sesso femminile, con conseguente violazione dei limiti di legge in quanto il sesso maschile superava il 70%.

Conseguentemente, anche tale lista è stata esclusa evidenziando che, sebbene la legge speciale nulla preveda, anche a voler applicare in via analogica le regole per le elezione amministrative in tema di quote di genere, la lista andava esclusiva anche il mancato rispetto delle quote per provincia di cui al comma 7 del citato art.18 della L.R. 1/2017.

Del processo di verifica dell’ammissibilità delle liste è stata data ampia ed esaustiva motivazione nella delibera n.239 del 29.6.2018, la quale è stata trasmessa sia a mezzo nota A/R che via mail agli indirizzi indicati in sede di presentazione delle liste.

Infine, non può non evidenziarsi che la normativa disciplinate la formazione delle liste è stata abbondantemente esposta dal personale consortile allo stesso Fabbris, mentre per quanto riguarda le organizzazioni agricole che invocano un rinvio, fino alla esclusione delle loro liste, giammai hanno lamentato difficoltà interpretative e/o applicative della normativa di riferimento, la quale non mi risulta essere mai stata nemmeno censurata durante l’iter di approvazione della legge di riforma; iter durante il quale le predette organizzazioni mi risultano essere state anche audite nella competente Commissione consiliare.

In conclusione, quindi, aderire alle richieste di annullamento e/o rinvio per il sottoscritto, avrebbe significato violare palesemente non soltanto la normativa di riferimento, ma avrebbe significato anche far venir meno il principio essenziale di una moderna democrazia, ovvero la certezza del diritto!”.