UN ASSEGNO PER I DISOCCUPATI! ECCO DI COSA SI TRATTA E COME FARE DOMANDA

Dal 3 Aprile 2018 è possibile presentare la domanda per beneficiare dell’assegno di ricollocazione.

Si tratta della prima misura di politica attiva del lavoro di livello nazionale, coordinata dall’ANPAL (la nuova agenzia nazionale per il lavoro introdotta con il Jobs Act) e gestita tramite la rete pubblico-privata dei servizi per il lavoro.

Consiste in un servizio personalizzato, volto al rapido reinserimento nel mondo del lavoro, erogato da:

  • un Centro per l’Impiego;
  • un soggetto accreditato scelto dal disoccupato presente nell’Albo nazionale dei soggetti accreditati a livello nazionale o regionale, sezione prima o terza.

L’importo dell’assegno viene riconosciuto non alla persona disoccupata, ma al soggetto erogatore che ha fornito il servizio, e solo a risultato occupazionale acquisito.

I soggetti accreditati hanno l’onere di comunicare all’ANPAL le informazioni relative alle sedi operative presso cui sarà reso disponibile il servizio di assistenza.

Tali enti potranno partecipare al sistema di gestione dell’Assegno di ricollocazione solo dopo aver manifestato interesse.

Tutte le sedi operative verranno geo referenziate all’interno del Sistema Informatico Unitario.

Il compito di tali soggetti consiste nello svolgere attività di assistenza intensiva alla ricerca attiva di lavoro.

In particolare, forniranno:

  • assistenza alla persona e tutoraggio, che prevede l’assegnazione di un tutor per sostenere in modo continuativo il disoccupato in tutte le attività necessarie alla sua ricollocazione, a partire dalla definizione e condivisione di un programma personalizzato per la ricerca attiva di lavoro;
  • sostegno nella ricerca intensiva di opportunità occupazionali attraverso la promozione del profilo professionale del disoccupato verso i potenziali datori di lavoro, la selezione dei posti vacanti, l’assistenza alla preselezione e alle prime fasi di inserimento in azienda.

L’importo varia da un minimo di 250 euro ad un massimo di 5.000 euro, a seconda del tipo di contratto alla base del rapporto di lavoro e del grado di difficoltà per ricollocare il disoccupato (profilo di occupabilità).

Le tipologie di contratto per le quali si riconosce l’esito occupazionale sono:

  • il tempo indeterminato, compreso l’apprendistato;
  • il tempo determinato maggiore o uguale a 6 mesi.

in caso di successo occupazionale, l’ammontare riconosciuto al soggetto erogatore sarà:

  • Contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato), da 1000 a 5000 euro;
  • Contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi, da 500 a 2.500 euro;
  • Contratto a termine compreso superiore o uguale a 3 mesi e fino a 6 mesi (solo per le regioni meno sviluppate), da 250 a 1250 euro.

In accordo con le Regioni e con l’obiettivo di verificarne le modalità gestionali e di valutarne l’efficacia, l’Assegno di ricollocazione parte con una prima fase di sperimentazione su un campione di circa 29 mila destinatari estratti in maniera casuale dallo stock di potenziali destinatari comunicati dall’Inps.

Le persone che rientrano nel campione riceveranno una comunicazione a mezzo posta, nonché un avviso via email o sms, nel caso in cui tali informazioni siano state rese in sede di presentazione della domanda di Naspi.

Si potrà richiedere l’Assegno – entro il periodo di fruizione della NASpI – con le seguenti modalità:

  • rivolgendosi ai centri per l’impiego dove hanno sottoscritto il patto di servizio personalizzato;
  • registrandosi al sito – ottenendo le credenziali di accesso per l’area riservata – e seguendo l’apposita procedura.

I potenziali destinatari avranno inoltre la possibilità di verificare anche attraverso l’inserimento del proprio codice fiscale nell’apposita pagina del sito ANPAL se il loro nominativo risulti tra i soggetti estratti.

In un primo momento la sperimentazione prevede il rilascio di almeno 10 mila assegni di ricollocazione e i centri per l’impiego coinvolti in qualità di soggetti erogatori sono selezionati dalle amministrazioni regionali in modo da garantire un’adeguata copertura territoriale.

I soggetti accreditati a livello nazionale e regionale devono – attraverso la partecipazione di interesse dell’ANPAL – indicare gli sportelli operativi in ciascun territorio presso i quali saranno erogati i servizi.

L’Assegno di ricollocazione è rilasciato a tutti i soggetti disoccupati che percepiscono la NASpI da almeno 4 mesi, che ne facciano richiesta purché non siano:

  • già impegnati in misure di politica attiva analoghe (solitamente denominate contratto/assegno di ricollocazione, accompagnamento al lavoro o dote lavoro) erogate dalle Regioni e Province Autonome, per tutta la durata dell’erogazione della misura regionale;
  • coinvolti in misure di politica attiva finanziate da un soggetto pubblico (quali corsi di formazione per l’inserimento lavorativo, corsi di formazione per l’adempimento dell’obbligo formativo, tirocini extracurriculari, servizio civile);
  • destinatari di un finanziamento pubblico per l’avvio di un’attività di lavoro.

Nella fase di sperimentazione, invece, solo al campione preselezionato.

Il destinatario è libero:

  • di aderire o no alla misura;
  • di rivolgersi al Centro per l’Impiego o a un soggetto accreditato per usufruire del servizio di assistenza intensiva;
  • di scegliere un soggetto erogatore nel territorio di domicilio o in un’altra Regione.

Allo scadere del quarto mese di disoccupazione il percettore NASPI matura il diritto a richiedere l’Assegno di ricollocazione.

Il sistema informativo unitario (SIU), a questo punto, invierà una comunicazione, di descrizione del funzionamento dell’Assegno, al potenziale destinatario che, a sua volta, potrà scegliere la sede operativa del soggetto erogatore presso il quale vorrà ricevere il “servizio di assistenza alla ricollocazione”.

Il soggetto erogatore potrà essere sia il Centro per l’Impiego (CPI) sia un ente accreditato ai servizi per il lavoro.

Quest’ultimo potrà essere individuato dal percettore, consultando l’albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro disponibile nel sito dell’ANPAL.

La richiesta dell’assegno di ricollocazione è volontaria e potrà essere presentata, dal percettore NASpI, telematicamente attraverso il SIU del portale ANPAL o rivolgendosi direttamente al CPI competente.

Il CPI, che ha la competenza esclusiva per il rilascio dell’Assegno, entro quindici giorni dovrà rilasciare o meno l’assegno, dopo avere effettuato le necessarie verifiche.

In caso affermativo, il cittadino ha l’onere di recarsi dal soggetto erogatore prescelto, nella data dell’appuntamento.

In questo caso, sarà sospeso il Patto di servizio Personalizzato eventualmente sottoscritto dal destinatario con il CPI competente.

Dopo il primo appuntamento sarà elaborato il “programma di ricerca intensiva” e assegnato il tutor.

Il programma dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti (percettore NASpI e tutor).

Da questo momento in poi, verrà avviato il servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro.

Il soggetto disoccupato è tenuto a partecipare agli incontri concordati e ad accettare l’offerta congrua di lavoro; in caso contrario, verranno applicate le dovute sanzioni che vanno da una prima riduzione fino alla perdita totale della prestazione di sostegno al reddito.

Il servizio si conclude dopo 180 giorni, salvo che non si proroghi la durata di altri 180 giorni in caso di assunzione con un contratto di lavoro di almeno 6 mesi.

In caso di contratto di lavoro inferiore a 6 mesi (secondo quanto previsto dall’Assegno di ricollocazione per le regioni meno sviluppate), il servizio è sospeso.

Al termine della sospensione, riprenderà con un Assegno decurtato dell’eventuale importo già riscosso.

Per altre informazioni utili, visitare il sito dell’ANPAL.