Doveva essere una aggiustatina, si è trattato invece di una vera e sostanziale riscrittura.
Dove la parola «consenso» sparisce ed entrano due parole nuove: «volontà» e «dissenso».
Stiamo parlando del testo del nuovo disegno di legge sullo stupro (articolo 609 bis del Codice penale) riveduto dalla Commissione Giustizia del Senato presieduta da Giulia Bongiorno.
Che ha scatenato la reazione contraria di tutte le forze di opposizione, come fa sapere il corriere della sera.
Perché con questi cambi di parole giuridicamente «significative» e con le nuove definizioni ci si allontana dal testo approvato all’unanimità (dettaglio non da poco) alla Camera del Deputati, a novembre, in adempienza a un patto tra la premier Meloni e la segretaria dem Schlein.
Vediamo nel dettaglio.
Nel testo approvato alla Camera, si legge che commette stupro «chiunque compie o fa compiere atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima».
Nel nuovo testo elaborato dalla senatrice leghista si sostituisce l’assenza di consenso con quello di <<volontà contraria>>; commette stupro chiunque «contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti.
La volontà contraria all’atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso.
L’atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso».
Premessa importante: introducendo il concetto di «consenso libero e attuale» l’Italia si adeguava alla Convenzione di Istanbul, ratificata dal Consiglio d’Europa nel 2014.
Come già avevano fatto Spagna, Francia, Belgio e Germania.
Quindi, con questa riforma, non sono in gioco delle sottigliezze giuridiche ma l’adeguamento della nostra legislazione a quella europea in nome di principi e diritti in cui, come Paese, diciamo di credere: è stupro qualsiasi atto sessuale commesso senza «consenso libero volontario e consapevole», dice la Convenzione.
Quindi non è la coercizione o la resistenza a dimostrare lo stupro, ma l’assenza di consenso.
La stesura licenziata dalla Camera dei Deputati riprendeva questo concetto-guida.
Che per altro è, da diversi anni, espresso anche in molte sentenze della Cassazione che hanno messo la parola fine ad altrettanti processi per violenza sessuale.
Che cosa non andava bene secondo i senatori della maggioranza nel testo approvato alla Camera?
La formula «consenso libero e attuale» viene ritenuta troppo generica e indeterminata e quindi soggetta a possibili diverse interpretazioni da parte dei giudici.
Si temeva che la legge così formulata avrebbe finito per incriminare atti sessuale in «contesti ambigui», quelli dove la vittima non ha esplicitato una volontà del tutto negativa.
Il ministro Salvini si è spinto oltre dicendo che il «consenso preliminare, informato e attuale avrebbe lasciato spazio a vendette personali», e che per vendetta si sarebbero inventati abusi «che avrebbero intasati i tribunali»
Si è arrivati così a una formulazione più articolata in cui la parola «consenso» sparisce e si parla di «atto contrario alla volontà della persona» e di situazione in cui c’è «impossibilità a esprimere dissenso».
Formulazione che, secondo la senatrice Bongiorno, toglie indeterminatezza al concetto di «consenso libero e attuale» e mette al centro la volontà della donna: «la presenza di consenso o dissenso sarà valutata alla luce della situazione e del contesto».
C’è più chiarezza dunque?
Per Fabio Roia, presidente del Tribunale di Milano, questa nuova formulazione è al contrario molto pasticciata:
«Non capiamo perché in una legislazione europea in cui si parla di consenso si voglia introdurre un nuovo concetto che è “volontà contraria all’atto sessuale” che tradotto vuol dire semplicemente mancanza di consenso.
Tecnicamente è diventato qualcosa di confuso e pasticciato».
Sempre restando in ambito tecnico giuridico, la nuova legge non risolve il tema dell’inversione dell’onere della prova sollevato dai critici del concetto esplicito di consenso: se la donna dice che non c’era consenso, come fa l’accusato – si chiedono- a dimostrare che il consenso c’era?
Non lo risolve perché, semplicemente, non esiste:
«È un falso problema: l’onere della prova è e resta a carico del pubblico ministero – spiega ancora Roia – Il pm ovviamente valuterà la denuncia della persona offesa, la approfondirà e farà i riscontri necessari. Ampliando il concetto di consenso è sempre e solo il pm che deve verificare se questo c’è stato o no».
Riguardo ai timori espressi da Salvini, vale la pena ricordare poi che non tutte le denunce, per fortuna, finiscono in un aula di tribunale, che ogni denuncia comporta un’assunzione di responsabilità e che a denunciare il falso è si commette il grave reato di calunnia.
Torniamo alla proposta di Bongiorno.
Spiega ancora Roia: «Sul piano culturale questa norma, oltre a essere confusa, sembra introdurre dei diversi livelli di violazione del consenso prevedendo delle aggravanti la dove il fatto è commesso con violenza o minaccia.
Per esperienza giurisprudenziale so che si può creare una sorta di minaccia ambientale che configura ugualmente il reato».
Per capire cosa si intende per minaccia ambientale basta pensare ai molti, moltissimi casi di violenza domestica – un quarto dei casi di stupro in Europa – che sono le violenze più silenziose e taciute.
E costituiscono ancora un grandissimo sommerso.
Su questo i nostri legislatori dovrebbero forse concentrarsi, per favorire un’emersione del fenomeno, anziché temere un aumento dei casi di donne che calunniano una violenza: come dicono i giudici, questi sono casi molto poco frequenti.
C’è poi il tema della riduzione della pena: nella nuova formulazione, per i casi di violenza sessuale semplice è prevista la reclusione da 4 a 10 anni,rispetto ai 6-12 anni del testo votato alla Camera, che restano in caso di minacce, violenza, abuso di autorità o se si approfitta dell’inferiorità della vittima.
Osserva Roia: «Non si capisce la ragione di questo abbassamento della soglia di pena. Che va in senso contrario rispetto alla direzione tenuta finora dal governo con i tanti interventi che prevedono un inasprimento delle sanzioni».
Va detto che su questo punto Bongiorno si è detta propensa a rivedere il tema delle pene aggravando tutte le sanzioni. Vedremo.
Infine si pone il tema dell’arretratezza della legge rispetto alle numerose sentenze della Cassazione che in questi ultimi anni hanno formalizzato il concetto di consenso facendo fare un passo avanti «culturale» alla giurisprudenza rispetto alla legge del 1996 e spesso ristabilendo giustizia rispetto a sentenze di primo grado discutibili (come quelle che quantificavano i secondi impiegati da una donna a decidere di opporsi a una violenza).
Come dovremo intenderle se il nuovo testo diventerà legge? La Cassazione continuerà ad andare in una direzione diversa?
Il presidente Roia a questo proposito parla esplicitamente di uuna arretratezza rispetto alla giurisprudenza che è «culturale»: «C’è arretratezza – conclude il giudice – nella vera volontà di combattere la violenza sessuale e purtroppo si vede ancora la tendenza a mortificare il ruolo della vittima».
Per Elly Schlein:
“La proposta Bongiorno è irricevibile nel metodo e nel merito.
Avevamo votato insieme all’unanimità una legge alla Camera e da quel testo bisognava partire.
Questa proposta riesce a cacellare il consenso da una ‘legge sul consenso’: cioè un alegge che dice chiaramente che la nostra società non accetta atti sessuali senza il consenso; gli atti sessuali senza il consenso sono violenza.
La proposta, quindi, fa un passo indietro: sostituisce il consenso con il dissenso; ancora una volta più peso sulle spalle delle donne e sulle vittime dentro ai processi“.
Martedì 27 gennaio la proposta di Bongiorno verrà votata come testo base per la discussione in commissione. E si aprirà il dibattito commissione.
Poi passerà all’esame in Aula, al Senato, e di nuovo alla Camera.




























