Il Consiglio regionale della Basilicata ha approvato con voti favorevoli 9, quelli di Casino, Fanelli, Fazzari, Galella, Leone, Napoli, Picerno, Polese e Tataranno e 5 astensioni, quelle di Chiorazzo, Cifarelli, Lacorazza, Marrese e Morea la nuova legge regionale in materia di tutela della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria di iniziativa dei consiglieri Rocco Luigi Leone, Michele Napoli, Maddalena Fazzari e Alessandro Galella.
La legge è stata approvata al termine di un articolato percorso legislativo che ha visto impegnata la III Commissione consiliare permanente in un intenso lavoro di approfondimento e confronto.
La riforma riscrive integralmente la normativa regionale vigente, risalente al 1995, con l’obiettivo di adeguare la legislazione ai cambiamenti intervenuti sul piano ambientale, tecnico, organizzativo e gestionale, superando una disciplina ormai stratificata.
La nuova legge abroga la precedente L.R. n. 2/1995 e le disposizioni incompatibili della L.R. n. 28/2003, introducendo un quadro normativo più organico, chiaro e coerente con la normativa nazionale ed europea.
Tra le principali novità figura il trasferimento alla Regione di tutte le competenze precedentemente attribuite alle Province in materia faunistico-venatoria.
La programmazione e il controllo saranno svolti con il supporto dell’ISPRA, dell’Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, dell’Università della Basilicata e di altri istituti scientifici specializzati.
La riforma ridefinisce inoltre l’organizzazione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), che vengono ridotti a due, uno per ciascuna provincia, in considerazione della diminuzione del numero dei cacciatori e dell’innalzamento della loro età media. Gli ATC assumono un ruolo centrale nella gestione faunistica e nell’organizzazione dell’attività venatoria, con compiti che spaziano dai censimenti della fauna ai progetti di ripristino ambientale e gestione del territorio.
Il nuovo impianto normativo rafforza gli strumenti di tutela della fauna attraverso una pianificazione estesa all’intero territorio agro-silvo-pastorale e disciplina in modo organico oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri di riproduzione della fauna selvatica e aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie.
Tra le modifiche introdotte vi sono anche norme che facilitano la costituzione delle aziende faunistico-venatorie, consentendo una maggiore flessibilità nella perimetrazione dei terreni interessati, e l’adeguamento della disciplina sulle prove cinofile senza sparo, che potranno svolgersi, previa autorizzazione, anche in alcune aree protette, in linea con la normativa nazionale sullo sport.
La legge interviene anche sul controllo della fauna selvatica, rafforzando il coordinamento tra aree protette e territorio destinato all’attività venatoria per favorire la tutela della biodiversità e la salvaguardia delle attività agricole e agro-silvo-pastorali. Vengono inoltre riorganizzati il sistema di soccorso alla fauna selvatica ferita, con il coinvolgimento delle aziende sanitarie e dell’Osservatorio regionale, e le procedure di vigilanza e controllo, disciplinando competenze e sanzioni.
Sul piano finanziario vengono confermati gli strumenti destinati al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e disciplinate le modalità di versamento e di utilizzo della tassa di concessione regionale, destinata all’attuazione delle misure previste dalla nuova legge.



























