Tramite il messaggio n. 1955 del 10 giugno 2026, l’Inps ha comunicato la conclusione dell’istruttoria sulle domande relative al contributo per l’autoimpiego destinato ai giovani under 35 che hanno avviato un’attività nei settori strategici individuati dal decreto Coesione.
Per le richieste accolte è stata avviata la fase di liquidazione delle somme spettanti, mentre per quelle respinte è stato aperto il canale telematico che consente di chiedere il riesame della pratica. Ecco cosa sapere.
L’Istituto ha inoltre precisato, come fa sapere skytg24, che una parte residuale delle domande non è stata ancora definita.
Si tratta dei casi per i quali sono ancora in corso verifiche sulla regolarità contributiva, in particolare per gli iscritti a Casse previdenziali diverse dall’Inps o per coloro che hanno effettuato versamenti alla Gestione separata senza la relativa iscrizione. Queste pratiche saranno esaminate non appena saranno disponibili gli esiti dei controlli.
L’incentivo nasce dall’articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 60 del 2024, convertito dalla legge n. 95 del 2024, nell’ambito delle misure pensate per rafforzare la competitività del sistema produttivo e favorire la crescita economica.
L’obiettivo specifico è sostenere l’occupazione giovanile attraverso l’autoimprenditorialità, premiando l’avvio di attività considerate strategiche per lo sviluppo di nuove tecnologie e per la transizione digitale ed ecologica.
I criteri per individuare i settori ammessi, insieme alle modalità di accesso e alle procedure per richiedere il beneficio, sono stati definiti dal decreto interministeriale del 3 aprile 2025. Successivamente, l’Inps ha fornito le istruzioni operative con la circolare n. 148 del 28 novembre 2025.
La misura è rivolta alle persone disoccupate che non abbiano ancora compiuto 35 anni e che abbiano avviato sul territorio nazionale un’attività imprenditoriale nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 31 dicembre 2025.
Nel corso del tempo la platea dei beneficiari è stata ampliata.
Con il messaggio n. 270 del 27 gennaio 2026 sono stati inclusi anche i liberi professionisti, per i quali la data di avvio dell’attività coincide con l’apertura della partita Iva.
Successivamente l’agevolazione è stata estesa anche a chi opera nell’ambito della ricerca e dello sviluppo sperimentale applicati all’archeologia.
L’incentivo può essere riconosciuto anche quando il codice Ateco ammesso compare come attività secondaria, purché risultino rispettati tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa.
Il contributo ammonta a 500 euro al mese e può essere riconosciuto per un periodo massimo di tre anni. In ogni caso il beneficio non può essere erogato oltre il 31 dicembre 2028.
Le somme vengono corrisposte dall’Inps con pagamento anticipato annuale, sulla base dei mesi di effettivo svolgimento dell’attività e nel rispetto delle risorse finanziarie stanziate per la misura.
L’istruttoria viene svolta a livello centralizzato attraverso procedure informatizzate che hanno consentito di controllare automaticamente il possesso dei requisiti richiesti.
I richiedenti possono verificare l’esito della propria domanda accedendo all’area dedicata sul portale Inps tramite Spid di livello 2 o superiore, Carta d’identità elettronica, Carta nazionale dei servizi oppure credenziali eIDAS. Le istanze presentate sono consultabili nella sezione “Le mie ultime domande”, mentre i provvedimenti adottati e le eventuali motivazioni di rigetto sono disponibili nell’area “Ricevute e provvedimenti”.
Uno degli aspetti più rilevanti nelle verifiche effettuate dall’Inps riguarda l’accertamento dello stato di disoccupazione.
La normativa considera disoccupata la persona che abbia presentato la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e che sia priva di occupazione oppure svolga un’attività lavorativa con redditi entro i limiti previsti per l’esenzione fiscale.
Le Faq pubblicate dal Ministero del Lavoro il 20 maggio 2026 hanno chiarito che, qualora una domanda sia stata respinta per mancanza del requisito della disoccupazione, l’eventuale riesame verrà effettuato sulla base dei dati presenti nel Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
Di conseguenza, una richiesta inizialmente rigettata potrà essere rivalutata positivamente solo se il Centro per l’impiego aggiornerà correttamente la posizione dell’interessato e dai dati risulterà che il requisito era effettivamente posseduto al momento dell’avvio dell’attività.
Per le domande respinte è stata attivata la funzione “Richiedi riesame”, disponibile all’interno dello stesso servizio online utilizzato per presentare l’istanza originaria, nella sezione dedicata all’“Incentivo Decreto Coesione”.
Attraverso questa procedura il richiedente può consultare le motivazioni del rigetto, inserire osservazioni, fornire informazioni integrative e allegare eventuale documentazione a sostegno della propria posizione. Una volta completata la procedura e inviato il riesame, il sistema rilascia una ricevuta con il relativo numero di protocollo.
L’istanza può essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio Inps. Nel caso in cui il provvedimento di reiezione venga notificato successivamente, il termine decorre dal momento in cui il richiedente ne ha avuto conoscenza. Si tratta comunque di un termine non perentorio.
In termini pratici, chi ha ricevuto il rigetto contestualmente alla pubblicazione del messaggio ha tempo indicativamente fino al 10 luglio 2026 per integrare la documentazione e chiedere una nuova valutazione della propria posizione.




























