Al Viviani Potenza Calcio-Triestina: questi i divieti da rispettare

Ecco le disposizioni al traffico in occasione dell’incontro di calcio, in programma domani 23 Settembre 2020 a partire dalle 18:30 allo stadio Viviani, “Potenza Calcio -Triestina” valevole per la Coppa Italia.

Questa l’ordinanza:

CONSIDERATO

che la presenza di pubblico e tifoseria durante la partita potrebbe generare episodi di liti, schiamazzi e violenza, a nocumento dell’ordine e della pubblica incolumità;

CONSIDERATO

che la pericolosità dei comportamenti di cui sopra risulta essere sempre amplificata dal consumo di bevande superalcoliche e dall’uso improprio di contenitori di vetro e di lattine trasformabili in armi da taglio;

RITENUTO

opportuno, per particolari motivi di sicurezza e ordine pubblico, in occasione del predetto incontro di calcio, disporre il divieto di vendita e somministrazione di bevande superalcoliche, nonché il divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori in vetro o alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico, all’interno dello stadio A.Viviani e per gli esercizi commerciali e artigianali ubicati in Via Marconi , via Viviani e via N.Sauro;

RITENUTO

opportuno, disporre, con il presente provvedimento, i predetti divieti a partire dalle ore 15:30 e sino alle ore 21:00 di Mercoledì 23 Settembre 2020;

CONSIDERATO che, nell’area antistante l’ingresso della stadio A Viviani, è ubicato l’ingresso di un esercizio commerciale al dettaglio di piante e fiori, le cui merci esposte e l’utenza possono interferire con l’ingresso del pubblico nello stadio;

ACQUISITO

per le vie brevi , il Verbale del Gruppo Operativo per lo stadio “A. Viviani” di Potenza del 21 Settembre u.s., che di seguito si riporta in stralcio “la Polizia Locale..viene onerata affinché, per il tramite degli uffici comunali, venga predisposta la chiusura pomeridiana del fioraio”;

RITENUTO

opportuno, pertanto, con il presente provvedimento, disporre, per motivi di sicurezza, per il giorno 23 Settembre 2020, in occasione dell’incontro di calcio “POTENZA-TRIESTINA“, la chiusura al pubblico dell’esercizio commerciale, con ingresso antistante lo stadio Viviani, dalle ore 15:00, e sino alle ore 21:00, con l’obbligo di sgomberare l’area antistante l’esercizio entro la stessa ora;

RILEVATO

che, nella zona antistante l’ingresso dello stadio Viviani, sono ubicati n. 7 posteggi per l’esercizio del commercio e della vendita diretta di prodotti agricoli su aree pubbliche, che ugualmente possono interferire con l’ingresso del pubblico nello stadio;

RITENUTO

opportuno, altresì, per gli stessi motivi di ordine pubblico e sicurezza, con il presente provvedimento, anticipare l’orario di cessazione dell’attività di vendita da parte degli operatori di commercio su aree pubbliche e dei produttori agricoli assegnatari di posteggio, in via Marconi nell’area antistante lo stadio “Viviani “, alle ore 15,00 del 23 settembre 2020, con obbligo di tenere l’area sgombra da merci ed automezzi entro la stessa ora;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1831, n. 773;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii.

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa,

è fatto divieto, in occasione dell’incontro di calcio “POTENZA-TRIESTINA”, di Mercoledì 23 Settembre 2020, dalle ore 15:30 alle ore 21:00 all’esercente che effettua la somministrazione temporanea all’interno dello stadio A. Viviani e agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande ubicati nell’area circostante lo stadio “A.Viviani” di seguito specificata: via N. Sauro, via A.Viviani, via G. Marconi di questa città, di somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande superalcoliche;

è fatto divieto, in occasione dell’incontro di calcio “POTENZA-TRIESTINA” di Mercoledì 23 Settembre 2020, dalle ore 15:30 alle ore 21:00 all’esercente che effettua la somministrazione temporanea all’interno dello stadio A. Viviani e agli esercenti i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande ubicati nell’area circostante lo stadio “Viviani” di seguito specificata: via N. Sauro, via A. Viviani, via G. Marconi di questa città, di somministrare, vendere, cedere o consegnare a qualsiasi titolo bevande e alimenti in contenitori in vetro o alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico;

è fatto obbligo al titolare dell’esercizio di commercio al dettaglio di piante e fiori, con ingresso nell’area antistante lo stadio A.Viviani, in occasione dell’incontro di calcio “POTENZA-TRIESTINA , di provvedere alla chiusura al pubblico del predetto esercizio entro le ore 15,00 di mercoledì 23 settembre 2020 e sino alle ore 21,00 dello stesso giorno, con l’obbligo di sgomberare l’area antistante l’ingresso del medesimo entro la stessa ora;

è fatto obbligo agli operatori di commercio su aree pubbliche e ai produttori agricoli assegnatari di posteggio, in via Marconi nell’area antistante lo stadio “Viviani “, di anticipare la cessazione dell’attività di vendita alle ore 15:00 di Mercoledì 23 Settembre 2020, con obbligo di tenere l’area sgombra da merci ed automezzi entro la stessa ora;

Il presente provvedimento è trasmesso preventivamente alla Prefettura.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza comporterà l’applicazione dell’art. 650 del c.p., fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi  dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

D I S P O N E

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso via P.E.C. alla QUESTURA di POTENZA e tramite posta interna alle UU.DD.” ASSETTO DEL TERRITORIO-Ufficio Suap Attività Produttive”, “POLIZIA LOCALE”, “SERVIZIO ISTITUZIONALI -URP e Ufficio STAMPA “.

L’U.D. POLIZIA LOCALE è incaricata dell’attività di controllo e vigilanza;

L’Ufficio Suap Attività Produttive dell’U.D. ASSETTO DEL TERRITORIO è incaricato di notificare il presente provvedimento via p.e.c. all’esercente che effettua la somministrazione temporanea all’interno dello stadio A. Viviani di questa città ed al commerciante su area privata con ingresso nell’area antistante lo stadio A, Viviani;

L’URP e l’Ufficio STAMPA dell’U.D. SERVIZI ISTITUZIONALI sono incaricati di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente e di darne massima diffusione.

Agli Agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente
ordinanza”.