POTENZA: MULTE PER LE ATTIVITÀ CHE NON RISPETTANO QUESTE DISPOSIZIONI! I DETTAGLI

Il Sindaco al fine di assicurare all’utenza, specie nei mesi estivi idonei livelli di servizio, predispone programmi di apertura, per turno, degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Al fine di stilare un programma di apertura per turno che contemplasse l’effettiva partecipazione di tutti gli esercizi cittadini, gli stessi sono stati suddivisi in cinque gruppi (A, B, C, D).

Esso prevede che ogni gruppo osserverà un turno di apertura, in modo tale che ciascun esercente facente parte, effettui un periodo di apertura obbligatoria pari a 6 giorni così articolato:

  • 1° Turno dal 1 agosto al 6 agosto 2018 Gruppo C
  • 2° Turno dal 7 agosto al 12 agosto 2018 Gruppo D
  • 3° Turno dal 13 agosto al 18 agosto 2018 Gruppo E
  • 4° Turno dal 19 agosto al 24 agosto 2018 Gruppo A
  • 5° Turno dal 25 agosto al 30 agosto 2018 Gruppo B

Si dispone quindi che gli esercizi pubblici per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, trattorie) operanti in città osserveranno, per il periodo 1 Agosto – 30 Agosto 2018, il programma di apertura così come riportato nell’elenco, parte integrante ed essenziale della presente ordinanza.

Il programma è stato predisposto utilizzando i seguenti ambiti territoriali di appartenenza degli esercizi:

  • AREA NORD: Rioni: Poggio Tre Galli – Serpentone – Malvaccaro – CEP – Mancusi – Risorgimento – parco Aurora – Macchia Romana – Santa Maria;
  • CENTRO STORICO: Corso XVIII Agosto – Piazza Beato Bonaventura – Piazza Maffei – Piazza M. Pagano – Piazza Matteotti – Via del Popolo – Via Due Torri – Via G: Bruno – Via O. Flacco – Via Portasalza – Via Pretoria – Via Rosica – Via Scafarelli – Via Vescovado – Via IV Novembre – Via XX Settembre – Vico Boldoni – Vico Mazzolla, etc.;
  • ANELLO DI PERIMETRO AL CENTRO STORICO: Via Mazzini – Via Cavour – C.so Garibaldi – Piazza Vittorio Emanuele II – Via Gabet – Montereale – Via Vaccaro – Via Acerenza, etc.;
  • AREA SUD: Rione Italia – Rione Francioso – San Rocco – Rione Lucania;
  • AREA PERIFERICA: Via Appia – Via del Gallitello – Via del Seminario Maggiore – Via dei Molinari – Via Isca del Pioppo – Via della Siderurgica – Via della Tecnica – Via della Chimica – Viale del Basento, etc.;
  • CONTRADE: Sant’Antonio La Macchia – Bucaletto – Botte – Costa della Gaveta – Caira – Varco d’izzo – Dragonara – Giarrossa – Giuliano – Lavangone – Marrucaro – Rossellino – Pian Cardillo – S. Luca Branca – Valle Paradiso.

E’consentita la deroga al turno di apertura previo scambio/sostituzione con altro esercizio riconducibile alla stessa tipologia e operante nello stesso ambito territoriale.

I titolari dei due esercizi interessati allo scambio o alla sostituzione devono sottoscrivere contestuale richiesta sull’apposito modello predisposto dal competente Ufficio Pubblici Esercizi – Struttura Unica per le Attività Produttive.

Le richieste sopraccitate dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune almeno 10 giorni prima dell’inizio del primo dei due turni oggetto dello scambio o del turno da sostituire; le richieste presentate oltre tali termini non potranno essere accolte e devono essere considerate fin d’ora denegate senza bisogno di ulteriore provvedimento.

Lo scambio/sostituzione dovrà intendersi autorizzato se non vorrà comunicato agli interessati espresso diniego.

Ogni esercente, ai sensi dell’art. 8 – commi 3 e 5 – della Legge 287/1991 ha l’obbligo di rendere noto al pubblico l’orario adottato, mediante l’esposizione, in modo ben visibile sia all’interno che all’esterno dell’esercizio, di idoneo apposito cartello, nonché di rendere noto, altresì, i turni di apertura stabiliti con il presente provvedimento.

La mancata apposizione del cartello comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.  10 della Legge 287/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il mancato rispetto del turno stabilito può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 154,94 (centocinquantaquattro/94) ad Euro 1.032,95 (milletrentadue/95), come previsto dall’art. 10 – comma 2 – della Legge 287/1991 sostituito dall’art. 3 quinques del D.L. 18 settembre 1995 n. 381 convertito in Legge 15 novembre 1995, n. 480 – nonché la sospensione dell’autorizzazione di esercizio per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 20 giorni, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della citata Legge n.287/1991.