CONTRATTI DERIVATI: LA RISPOSTA DI REGIONE E LE PRECISAZIONI DEL COMMERCIALISTA FUSCO

Il Dipartimento programmazione e Finanze della Regione Basilicata a seguito del comunicato stampa diffuso dal commercialista Giancarlo Fusco, e ripreso da alcuni organi di informazione, nel quale si metteva in discussione la procedura di evidenza pubblica per l’affidamento dell’incarico di patrocinio legale dell’Ente sulla questione dei contratti derivati, ha precisato:

“La normativa attualmente in vigore non consente a un ente pubblico di sottoscrivere contratti di consulenza legando il compenso al raggiungimento di un risultato utile per l’ente. In tal senso si è espressa la Corte dei Conti, posizione confermata dalle linee guida dell’Anac in tema di anticorruzione.

In ossequio a principi di trasparenza e collaborazione, pur avendo già concluso la procedura, la Regione Basilicata, su esplicita richiesta dei professionisti interessati, aveva messo a disposizione tutta la documentazione in suo possesso inerente l’avviso.

Successivamente, su esclusiva iniziativa dei professionisti, era pervenuta una proposta di consulenza che, come asserito dagli stessi, legava il loro compenso al raggiungimento di un risultato utile per l’Ente.

Tale tipologia di contratto non può essere presa in considerazione da un Ente pubblico il cui fine primario è quello di garantire il buon andamento e l’economicità della gestione assumendo obbligazioni di mezzi e non di risultato quantificate in maniera chiara e corredate da apposita copertura finanziaria.

Si precisa infine che l’Amministrazione regionale ha selezionato un avvocato che su mandato del Consiglio regionale ha il compito di esperire un tentativo di mediazione e, se necessario, adire le vie legali. Dalle notizie di stampa sembra emergere che l’autore sia un commercialista di Potenza che, fra l’altro, non avrebbe avuto titolo a ricevere incarichi di patrocinio legale”.

Il commercialista Giancarlo Fusco ha sottolineato:

“Il mio articolo riporta in maniera chiara ed inequivocabile che l’offerta inviata al Dott. Manti, Direttore Generale Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione Basilicata, è stata inoltrata da una terna di professionisti, associati per l’occasione.

“Dalle notizie di stampa sembra emergere che l’autore sia un commercialista di Potenza che, fra l’altro, non avrebbe avuto titolo a ricevere incarichi di patrocinio legali”(ndr)

 L’impegno di quasi cinquanta anni di professione svolta su territorio nazionale non avrebbe potuto farmi incorrere in simile errore.

 La terna era costituita dalla mia persona, ragioniere commercialista iscritto alla sezione A, al n° 5, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Potenza; dal Consulente finanziario indipendente, e da un avvocato specializzato in diritto internazionale.

La temporanea associazione professionale ha ritenuto mettersi insieme perché il problema dei derivati stipulati con due società londinesi, da parte della Regione Basilicata, coinvolge le diverse professionalità rappresentate dai seguenti interventi: necessità determinare gli importi riportati nel bilancio della Regione, distinti in quota capitale ed interessi, per cui si richiede la presenza di un professionista esperto di bilanci pubblici (il commercialista); necessita saper leggere i contratti e la documentazione necessaria che le società d’investimento devono aver sottoposto al cliente prima della sottoscrizione (consulente finanziario indipendente); necessita la presenza di un avvocato, con esperienza internazionale perché i rapporti, siano essi giudiziari o stragiudiziari, devono essere tenuti a Londra quale foro competente (l’avvocato).

 Circa la impossibilità di dare un mandato senza la quantificazione del compenso professionale, è certamente importante evidenziare che dottrina e giurisprudenza, sia della Cassazione che della Corte dei Conti, non escludono l’ipotesi di pagare il professionista sulla base dei risultati.

 Resta ovvio che il mandato professionale deve contenere determinate clausole utili per evitare sorprese in testa all’Ente.

Nei casi di carattere generale, le spese di giudizio sopportate da una delle parti del giudizio restano sempre in capo al soccombente.

Infine, ma non certamente per importanza, è l’atteggiamento assunto dall’Ente nei confronti di noi professionisti che non abbiamo ricevuto alcuna informazione, fatta eccezione del parere pro veritate, anche questo, affidato ad uno studio professionale di fuori Regione, molto tempo prima all’avviso di gara, sul quale la struttura Regionale ha ricevuto, in uno dei tre incontri, alcune delucidazioni .

“In ossequio a principi di trasparenza e collaborazione, pur avendo già concluso la procedura, la Regione Basilicata, su esplicita richiesta dei professionisti interessati, aveva messo a disposizione tutta la documentazione in suo possesso inerente l’avviso” (ndr).

E’ questa una bugia non sostenuta dai fatti.

 La proposta oggetto del contendere, se pure non conforme alla normativa in essere, doveva essere comunicato ai professionisti sin dal primo incontro nel quale la proposta era già stata avanzata verbalmente”.